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Nel corso del procedimento contro il fermo ingiustamente comminato alla Ocean Viking sulla base di false dichiarazioni della guardia costiera libica lo scorso 9 febbraio, i nostri legali Francesca Cancellaro e Dario Belluccio hanno presentato, così come prescritto dal giudice in un’udienza precedente, una lunga memoria difensiva sulla incostituzionalità del decreto Piantedosi.

I profili di incostituzionalità del decreto Piantedosi

«Non si può sanzionare una condotta che è volta a salvare la vita altrui». Questo il principio giuridico base su cui si basano i rilievi avanzati oggi dai nostri legali.

Sono quattro i profili di dubbia costituzionalità del decreto Piantedosi illustrati. Tra essi, il rispetto del principio di proporzionalità in ordine all’automatismo della previsione sanzionatoria della pena accessoria del fermo amministrativo e il rispetto del principio di determinatezza nella parte in cui subordina il giudizio di illegittimità della condotta della nave impegnata nell’operazione di soccorso alle valutazioni formulate dall’autorità competente per il coordinamento delle operazioni in mare riconducibile ad uno stato terzo.

«Il principio di proporzionalità dovrebbe – hanno dichiarato in udienza i nostri legali – sempre guidare le scelte del legislatore nel momento in cui va a comprimere dei diritti fondamentali. In questo caso sono diritti fondamentali sia delle persone che possono essere colpite dalla sanzione della norma, e quindi le navi soccorritrici, ma anche diritti fondamentali dei naufraghi».

Oltre a questo, secondo il team difensivo di SOS MEDITERRANEE, è incostituzionale anche la sanzione, da parte dell’Italia, a una nave battente bandiera straniera che opera in acque internazionali, nonché la sanzione per non aver ottemperato alle istuzioni di altra autorità statale in acque internazionali.

Incostituzionalità decreto Piantedosi, le determinazioni del giudice

La giudice del tribunale di Brindisi Roberta Marra ha dato 60 giorni per la presentazione di ulteriori memorie sui profili di dubbia costituzionalità della norma e successivamente deciderà se accogliere le eccezioni di legittimità, e quindi l’eventuale remissione alla Corte Costituzionale di questi profili (o altri che potrebbero emergere), o rigettare le istanze avanzate.